Opere interne alle costruzioni non necessitano di concessione edilizia quando:
- non sono in contrasto con gli strumenti urbanistici in vigore;
- non modificano la sagoma, i prospetti, la destinazione d’uso, il numero delle unità immobiliari, nonché comportano un aumento delle superfici utili;
- non recano pregiudizio alla statica dell’immobile.
Cosa serve?
- Comunicazione ai sensi dell’articolo 98 della L.U.P. n.13/97 (si veda il modulo sottostante), asseverata da un professionista abilitato;
- Relazione e pianta (tavola comparativa) in triplice copia;
- Modulo statistico Astat/RE2.