Interventi non sostanziali ("interventi minori")
Interventi non sostanziali alla natura e al paesaggio possono essere approvati con un procedimento d’autorizzazione semplificato, ai sensi del decreto del Presidente della Giunta provinciale 6 novembre 1998, n. 33, modificato con D.P.P. 19 maggio 2009, n. 28, con D.P.P. 15 gennaio 2010, n. 3, con D.P.P. 22 maggio 2013, n. 12, con D.P.P. 11 febbraio 2014, n. 3 e ai sensi dell'articolo 15 del Regolamento edilizio comunale vigente. Questo procedimento non può essere utilizzato nelle categorie di tutela "monumento naturale", "biotopo" nonché "giardino e parco".
L'autorizzazione viene emessa dal Sindaco su richiesta scritta del committente. Viene rilasciata salvo diritti di terzi e ha validità di 5 anni.
I seguenti interventi costituiscono interventi "non sostanziali":
a) costruzione di strade qualora non presentino le seguenti caratteristiche: lunghezza complessiva superiore a 1.000 m, larghezza complessiva superiore a 2,5 m, nessuna sigillatura ad eccezzione della posa in opera di grigliato o elementi per la formazione delle corsie, muri o ponti (sono consentiti muri a secco, muri ciclopici, massiciate in legno o terre armate, fino ad un'altezza di 2,5 m), pendenza del terreno superiore al 70%, strade di allacciamento di malghe (queste soggiaciono ad autorizzazione da parte del Direttore della Ripartizione provinciale natura e paesaggio), all'interno dei parchi naturali (deve essere richiesto un parere dell'Ufficio provinciale Parchi Naturali);
b) movimenti di terra per la posa in opera di condutture per scopo potabile o di irrigazione con tubazioni per infrastrutture non superando l'area occupata durante i lavori di scavo di 5 m, qualora il richiedente possieda la concessione per la derivazione d‘acqua;
c) realizzazione di muri di sostegno qualora si tratti di muro a secco, muri ciclopici, massiciate in legname o terre armate fino ad un'altezza di 2,5 m, solo nelle zone di verde agricolo. All'interno dei parchi naturali deve essere richiesto un parer dell'Ufficio provinciale Parchi naturali);
d) deposito di materiale di scavo fino a 1.000 m³ su una superficie massima fino a 1.000 m², qualora esso non comporti un cambio della destinazione d’uso del terreno e avvenga al di sotto dei 1.600 m;
e) estrazione di materiale fino a 200 m³ su una superficie massima fino a 500 m², qualora essa non comporti un cambio della destinazione d’uso del terreno e avvenga al di sotto dei 1.600 m, all'interno dei parchi naturali deve essere richiesto un parere dell'Ufficio provinciale Parchi Naturali;
f) spianamenti di aree agricole coltivate a quote inferiori a 1600 m sul livello del mare, qualora la superficie non sia complessivamente superiore a 5.000 m² o la pendenza media non sia superiore al 40%, oppure non sia previsto un livellamento superiore a 1 m;
g) (abrogato)
h) montaggio di tende (per festa) per un periodo massimo di 15 gg;
i) installazione, modifica o sostituzione di serbatoi d'acqua interrati con una capienza massima di 20 m³; nonché installazione di serbatoi di gas con una capacità massima di 13 m³, incluse le opere correlate;
j) interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo ai sensi dell'art. 59 co. 1 lett. b) e c) della L.U.P. n. 13/97, che non comportano un cambiamento della destinazione d'uso e un incremento del carico urbanistico;
k) installazione, modifica o sostituzione di pensiline per fermate d'autobus; collocazione di mezzi pubblicitari, cartelli informativi o segnaletici, secondo le direttive approvate dalla Giunta provinciale;
l) interventi finalizzati al superamento delle barriere architettoniche su edifici esistenti, senza ulteriore cubatura;
m) sostituzione di colonnette di distribuzione e di distributori automatici presso le stazioni di rifornimento;
n) installazione, modifica o sostituzione di camini, prese d'areazione o canne fumarie;
o) installazione, modifica o sostituzione del cappotto termico di edifici;
p) installazione, modifica o sostituzione di collettori solari e di impianti fotovoltaici fino ad una superficie illimitata, se montati raso falda del tetto;
q) installazione di finestre raso falda con una superficie massima fino al 10% della superficie della relativa falda del tetto (baite alpestri escluse);
r) installazione, modifica o sostituzione di impianti tecnologici all'interno di edifici esistenti e realizzazione di piccoli sistemi di trattamento delle acque reflue per scarichi domestici fino a 50 abitanti equivalenti;
s) installazione, modifica o sostituzione di cavi, punti, nodi, armadi di derivazione, centraline e cabine per l'erogazione di servizi pubblici;
t) installazione, modifica o sostituzione di antenne radioamatoriali con i relativi tralicci o pali di sostegno sui tetti degli edifici fino ad un'altezza massima di 5 m e di antenne televisive con un'altezza a partire da 2 m;
u) installazione, modifica o sostituzione di tente estendibili fino ad un massimo di 25 m² (tranne che nelle zone di verde alpino);
v) costruzione di legnaie ai sensi dell'articolo 46 del Decreto del Presidente della Giunta provinciale 23 febbraio 1998, n.5; costruzione di depositi per legname anche con tettoie ai sensi dell'art. 107 co. 28 della L.U.P. n. 13/97, soltanto nelle zone di verde agricolo e nel bosco (escluse le zone di rispetto, all'interno del Piano paesaggistico dell'Alpe di Siusi e della zona estesa di tutela paesaggistica "Monte Pic");
w) costruzione, modifica o sostituzione di muri di cinta, qualora il basamento non superi l'altezza di 30 cm e la sovrapposta recinzione non superi l'altezza di 1,5 m;
x) installazione di fontane, pozzi esclusi (non nelle zone edificabili);
x_1) installazione, modifica o sostituzione di coperture e padiglioni, con una superficie massima di 25 m² ed un'altezza massima di 3 m, senza impermeabilizzazione del suolo (esclusivamente nelle zone edificabili e di verde agricolo, escluse le zone di rispetto, all'interno del Piano paesaggistico dell'Alpe di Siusi e della zona estesa di tutela paesaggistica "Monte Pic");
y) costruzione di apiari in legno, apiari didattici e nomadi esclusi, con una superficie lorda massima di 20 m² ed un'altezza massima di 2,5 m (esclusivamente nelle zone di verde agricolo, verde alpino e bosco);
y_1) abbellimento o trasformazione di aree pubbliche e private, con installazione di elementi di arredo fissi (p.es. blocchi di cemento, terra armata, ...), senza modifica dell'uso attuale dell'area (esclusivamente nelle zone edificabili e di verde agricolo, escluse le zone di rispetto, all'interno del Piano paesaggistico dell'Alpe di Siusi e della zona estesa di tutela paesaggistica "Monte Pic");
z) abbattimento di piante legnose nel centro abitato: quando hanno un'altezza superiore a 20 m o un diametro del fusto a 1,30 m da terra superiore a 50 cm.
Cosa serve?
- Richiesta di autorizzazione (con indicazione precisa dei dati tecnici) su carta bollata da € 16,00 (utilizzando uno dei moduli sottostanti)
- Estratto della mappa catastale con localizzazione esatta dell’opera
- Eventuale documentazione fotografica
- Documentazione prevista dall'art. 16 del Regolamento edilizio comunale (per gli interventi i. e da j. a y_1.)
Quanto costa?
- 1 marca da bollo da € 16,00 per l’autorizzazione
- diritti di segreteria € 6,00.